Hai adeguato file tecnici e procedure al nuovo Regolamento 2017/745?
Cos'è il Medical Devices Regulation?
Quali sono le differenze con la direttiva?
Quanto tempo avrò per adeguarmi?
Come posso formare i miei collaboratori?
...
Eumed potrà supportarvi, anche in video conferenza, nelle fasi di gap analysis, implementazione e formazione necessarie per garantire alla vostra azienda la piena conformità legislativa
COSA COMPORTA IL NUOVO REGOLAMENTO
Dopo 5 anni di discussioni il Parlamento europeo ha approvato i testi dei nuovi regolamenti che, tra l'altro, abrogano la storica direttiva CE 93/42 sui dispositivi medici. Da questo link è possibile scaricare il testo completo in italiano del REGOLAMENTO (UE) 2017/745.
L'immissione in commercio dei dispositivi dovrà pertanto soddisfare i requisiti del nuovo regolamento MDR (Medical Device Regulation), la data di applicazione del 26 maggio 2021, segna la fine del periodo di transizione. La nuova normativa considera la specificità del medicale, ai controlli più severi si coniuga la necessità di tutelare la velocità dell’innovazione nel suo accesso al mercato.
Vengono quindi introdotte diverse rilevanti novità:
Contattateci per un preventivo e/o per definire una data per una video conferenza
LA SITUAZIONE ATTUALE
Venerdì 17 aprile 2020, durante la seduta plenaria, il Parlamento ha deciso di approvare la proposta della Commissione europea di posticipare l’applicazione del Regolamento sui dispositivi medici 2017/745 di un anno, rimandandola al 26 maggio 2021.
La scelta è stata presa per consentire alle autorità competenti e ai fabbricanti di concentrare le loro forze nella lotta contro il COVID-19 e per scongiurare una mancanza di scorte o ritardi nella produzione di essenziali dispositivi medici sul mercato.
La proposta dovrà ora essere approvata dagli Stati membri e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GUCE) prima della data di applicazione del Regolamento 745, quale era prevista per il 26 maggio 2020.
La proroga non riguarda il Regolamento 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, la cui applicazione rimane prevista per il 26 maggio 2022.
Giovedì 23 aprile 2020 è stata approvata dal Consiglio Europeo e ufficializzata la proroga di un anno del Regolamento sui dispositivi medici. Nella GUCE è stato pubblicato il Regolamento 2020/561 relativo alle nuove date di applicazione delle disposizioni del Regolamento 2017/745.
COSA CI ATTENDIAMO NEI PROSSIMI MESI
APPROFONDIMENTI SPECIFICI
MDCG 2021-19: COME INTEGRARE IL SISTEMA UDI NEL SISTEMA QUALITÀ DI UN FABBRICANTE
(luglio 2021)
L’MDCG ha rilasciato una linea guida per i fabbricanti che devono integrare il sistema UDI all’interno del loro sistema di gestione della qualità.
Gli steps da seguire sono suggeriti nell’allegato I del documento.
L’MDCG suggerisce inoltre ai fabbricanti di predisporre un Piano di implementazione dell’UDI, fornendo anche una guida di esempio sui contenuti da inserire nel Piano nell’allegato II del documento stesso.
La linea guida descrive le attività, i processi, il loro controllo, la verifica e la validazione, che i fabbricanti devono implementare nel loro sistema di qualità per garantire la piena efficacia del sistema UDI, come previsto dall’articolo 10, punto 9, lettera h.
Tutti i software utilizzati per la generazione dei codici UDI, per la loro apposizione sull’etichetta o confezionamento e/o sui dispositivi stessi (ad esempio i software delle macchine utilizzate per la stampa dei bar code o data matrix), per la loro conservazione e, eventualmente, per la trasmissione dei dati in EUDAMED devono essere verificati e validati e mantenuti costantemente aggiornati.
Sono identificate tutte le aree che devono essere considerate in fase di implementazione del sistema UDI:
Per maggiori informazioni consultare la linea guida disponibile a questo link.
MDCG 2021-23: SISTEMA DI QUALITÀ DI DISTRIBUTORI E IMPORTATORI PER CUI SI APPLICA L’ARTICOLO 16 DEL MDR
(agosto 2021)
L’MDCG ha finalmente pubblicato una linea guida per gli operatori economici e gli organismi notificati riguardante i certificati rilasciati secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento 745.
L’articolo 16 descrive i “Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone”, ovvero quando un distributore o importatore:
Si precisa che il punto 1) non si applica ai soggetti che, pur non essendo considerati un fabbricante secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 30, montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato senza modificarne la destinazione d'uso.
Non sono considerate modifiche di un dispositivo tali da compromettere la sua conformità alle prescrizioni applicabili:
Gli operatori che svolgono una delle attività a) o b) devono indicare sul dispositivo o, qualora ciò sia impossibile, sul suo confezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo, l'attività svolta insieme al proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato, alla sede e all'indirizzo presso cui può essere contattato, in modo tale da poter essere localizzato.
Essi devono disporre di un sistema di gestione della qualità comprendente procedure destinate a garantire che la traduzione delle informazioni sia esatta e aggiornata e che le attività di cui sopra siano realizzate con mezzi e in condizioni tali da preservare lo stato originale del dispositivo e che confezionamento del dispositivo riconfezionato non sia difettoso, di scarsa qualità o poco curato. Il sistema di gestione della qualità comprende tra l'altro procedure atte a garantire che il distributore o l'importatore sia informato delle eventuali azioni correttive adottate dal fabbricante in relazione al dispositivo in questione al fine di rispondere a problemi di sicurezza o per renderlo conforme al presente regolamento.
Almeno 28 giorni prima di procedere alla messa a disposizione sul mercato del dispositivo rietichettato o riconfezionato, i distributori o gli importatori che svolgono una delle attività di cui sopra, informano il fabbricante e l'autorità competente dello Stato membro in cui intendono mettere a disposizione il dispositivo dell'intenzione di rendere disponibile il dispositivo rietichettato o riconfezionato e, su richiesta, forniscono al fabbricante e all'autorità competente un campione o un modello del dispositivo rietichettato o riconfezionato, comprese le eventuali etichette e istruzioni per l'uso tradotte. Entro lo stesso termine di 28 giorni il distributore o l'importatore presenta all'autorità competente un certificato, rilasciato da un organismo notificato e designato per la tipologia di dispositivi oggetto delle attività di cui sopra, in cui si attesta che il sistema di gestione della qualità del distributore o dell'importatore è conforme alle prescrizioni applicabili.
La nuova linea guida del MDCG descrive gli elementi del sistema di qualità che tali distributori e importatori devono possedere e descrive le attività che devono essere svolte dagli organismi notificati ai fini del rilascio del certificato e del suo mantenimento.
Alcuni degli elementi che devono essere presenti nel sistema di qualità sono:
I distributori e gli importatori devono presentare domanda di certificazione a un organismo notificato che sia stato accreditato al Regolamento 745 per la categoria di dispositivi sui quali vengono svolte le attività a) e/o b). Se un organismo non è accreditato per tutte le tipologie di dispositivi oggetto delle attività, l’operatore deve rivolgersi anche un altro organismo notificato per le tipologie che sono escluse dal primo certificato.
La guida descrive i contenuti minimi che devono essere riportati sui certificati rilasciati dagli organismi notificati, i quali vengono rilasciati dopo un audit iniziale e hanno una validità massima di 5 anni.
Gli organismi notificati devono effettuare delle visite di sorveglianza annuali, oppure, se il certificato emesso ha una validità di tre anni, l’organismo può effettuare la visita di sorveglianza in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi dal rilascio del certificato. A scadenza del certificato deve essere svolto un audit di ri-certificazione.
Per maggiori informazioni consultare la linea guida disponibile a questo link.
L'autorità ha il compito di valutare la domanda dell'operatore, quindi di approvarla o, eventualmente, di respingerla se giudicata errata o incompleta (in questo caso viene richiesto all'operatore di correggere e modificare la richiesta).
Solo dopo che l'autorità competente ha approvato la richiesta all'operatore economico viene assegnato un SRN, generato automaticamente da Eudamed e comunicato via e-mail.
Nel caso di fabbricanti extra-UE, la richiesta viene prima valutata dal mandatario e quindi inviata all'autorità nazionale competente per il mandatario.
Il SRN sarà nella forma: IT-MF-000000009 dove le prime due cifre rappresentano la nazione di appartenenza, le due seguenti il tipo di ruolo dell'operatore (MF per i fabbricanti, IM per gli importatori, AR per i rappresentanti europei, PR per gli assemblatori di kit e sistemi), a seguire 9 cifre numeriche.
Ogni operatore economico dovrà richiedere un SRN per ogni ruolo ricoperto, quindi nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente fabbricante e importatore dovrà richiedere e riceverà due SRN diversi.
Novità e aggiornamenti sull'implementazione del modulo di registrazione degli operatori economici saranno presto disponibili in questa pagina!
RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MONOUSO
Come previsto dall'articolo 17 del Regolamento 2017/745 viene consentito il ricondizionamento dei dispositivi monouso, a patto che sia autorizzato dal diritto nazionale e che avvenga secondo quanto previsto dal dal Regolamento stesso e dalle Specifiche Comuni adottate dalla Commissione (art. 17 par. 5).
Il 19 agosto 2020 è stato quindi pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 recante le modalità di applicazione del regolamento 2017/745 per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso.
Il ricondizionamento deve garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato siano equivalenti a quelle del dispositivo originario.
Si definisce ricondizionatore l’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno (ovvero il soggetto che ricondiziona dispositivi monouso su richiesta di un’istituzione sanitaria) che ricondizionano dispositivi monouso. Tra l’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno deve essere stipulato un contratto scritto.
Le istituzioni sanitarie e gli eventuali ricondizionatori esterni devono possedere entrambi un sistema di gestione della qualità, tra loro reciprocamente compatibili, comprendenti procedure per la gestione e il controllo delle attività legate al ricondizionamento, per la segnalazione degli incidenti e la comunicazione con il fabbricante del dispositivo e l’autorità competente. Deve essere predisposto un sistema di tracciabilità che permetta l’identificazione del dispositivo monouso durante l’intero ciclo di ricondizionamento e per tutta la durata di vita del dispositivo monouso ricondizionato. Deve essere inoltre identificabile il numero di cicli di ricondizionamento a cui è già stato sottoposto il dispositivo.
Ogni ricondizionatore deve designare almeno una persona responsabile del ricondizionamento, con il compito di predisporre la documentazione tecnica ed esprimere un parere scritto sull’idoneità di un dispositivo al ricondizionamento (svolgimento di un’analisi preliminare di idoneità di ogni dispositivo monouso al ricondizionamento).
L’istituzione sanitaria, con l’eventuale ricondizionatore esterno, deve determinare il ciclo di ricondizionamento (ovvero tutte le fasi di ricondizionamento necessarie per garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato siano equivalenti a quelle originarie) di ogni dispositivo monouso, stabilirlo per iscritto e convalidarlo. Deve essere inoltre definito il numero massimo di cicli di ricondizionamento.
I dispositivi ricondizionati non devono recare la marcatura CE sul confezionamento o sulle istruzioni per l’uso.
Sull’etichetta deve essere riportato il termine “ricondizionato” e lo stato del dispositivo: “disinfettato” o “sterilizzato” e i metodi di disinfezione/sterilizzazione utilizzati, il numero massimo di cicli di ricondizionamento consentiti e il numero di cicli di ricondizionamento già effettuati. Sia sull’etichetta che sulle istruzioni per l’uso deve essere riportato il nome dell’istituzione sanitaria, e dell’eventuale ricondizionatore esterno che hanno ricondizionato il dispositivo.
All’interno del documento del MDCG vengono innanzitutto chiarite alcune definizioni:
Legacy Devices: sono i dispositivi precedentemente marcati CE conformemente alle Direttive 93/42/CEE o 90/385/CEE.
Tecnologia ben consolidata: si considera “ben consolidata” una tecnologia per i dispositivi che:
- hanno un progetto semplice e consolidato, che ha subito solo piccole evoluzioni;
- appartengono a un gruppo generico di dispositivi la cui sicurezza è ben consolidata e che non sono stati associati in passato a problematiche relative alla sicurezza;
- hanno caratteristiche di prestazione clinica ben conosciute e il gruppo generico di dispositivi cui fanno parte rappresenta uno standard il cui stato dell’arte ha subito solo piccole modifiche;
- hanno una lunga storia sul mercato.
Si confermano come riferimenti per la valutazione clinica la Meddev 2.7/1 rev. 4 e la Meddev 2.12/2 rev. 2 per il PMCF (post market clinical follow up).
Il documento fornisce una guida sui dati clinici necessari per fornire l’evidenza clinica necessaria a dimostrare la conformità dei dispositivi che sono “legacy devices”ai requisiti generali di sicurezza e prestazione (GSPR) del MDR. I contenuti fanno riferimento all’articolo 61 e all’allegato XIV del Regolamento 745 relativamente alla valutazione clinica e alle due MEDDEV (linee guida europee) sopra citate.
In particolare, per i legacy devices le nuove disposizioni relative alla sorveglianza post-commercializzazione e alla vigilanza saranno valide comunque dalla data di applicazione del Regolamento, ovvero dal 26 maggio 2021 e quindi non saranno esentati dalle attività di Post-market clinical follow-up (PMCF). Infatti, anche i legacy devices dovranno possedere dei piani PMS (post-market surveillance), incluso il piano PMCF.
Rispetto alle Direttive, il Regolamento fornisce maggiori dettagli e requisiti per lo svolgimento della valutazione clinica, per i legacy devices potrebbe quindi essere necessario generare nuovi dati clinici per dimostrare il soddisfacimento di tutti i nuovi requisiti generali di sicurezza e prestazione. L’evidenza clinica, inoltre, dovrà essere intesa durante tutto il ciclo di vita del dispositivo e quindi integrata nei piani di sorveglianza ppost-commercializzazione.
Per i legacy devices i dati clinici raccolti per dimostrare l’evidenza clinica, conformemente alle Direttive, insieme ai dati raccolti tramite le attività PMS costituiranno le basi per la valutazione clinica conformemente al Regolamento 2017/745 745.
LINEE GUIDA DEL MDCG 2020-7/8: Template per il PIANO e per la RELAZIONE DI VALUTAZIONE del PMCF (Post market clinical follow-up)
Il documento del MDCG fornisce un modello per i fabbricanti, da applicare per la realizzazione del PIANO PMCF e per la successiva RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL PMCF.
Il Post-Market Clinical Follow Up è inteso come un processo continuo che aggiorna la valutazione clinica di un dispositivo e fa parte del Piano di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante.
Il PIANO PMCF deve essere strutturato almeno nelle seguenti parti:
La RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL PMCF deve invece essere strutturata nelle seguenti parti:
ETICHETTATURA - VERSO LA NUOVA ISO 15223-1
La norma tecnica armonizzata ISO 15223-1 “Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali” identifica i requisiti per i simboli utilizzati nell’etichettatura dei dispositivi medici.
La versione attuale della norma, entrata in vigore nel 2017, è armonizzata secondo la direttiva 93/42/CEE e s.m.i e, per quanto rappresenti ancora un punto di riferimento, non può considerarsi esaustiva per quanto riguarda l’etichettatura conformemente al Regolamento 2017/745. Per questo motivo, siamo in attesa di un emendamento che contenga un nuovo allegato Z, ovvero la relazione tra il contenuto della norma e i requisiti del Regolamento.
La 15223-1 è tra gli standard di cui era previsto l’aggiornamento secondo il Regolamento entro il 26/05/2020 (come indicato nel draft della Commissione UE del 26/06/2019 relativo ai processi di armonizzazione ai Regolamenti 745 e 746 degli attuali standard armonizzati alle Direttive - link).
Dato il contesto attuale, è verosimile aspettarci un dilatarsi dei tempi, tuttavia la nuova edizione della ISO 15223-1 è in fase di preparazione a livello internazionale e ci dovremo aspettare i seguenti cambiamenti:
Tra i nuovi simboli introdotti ci saranno quelli di:
UDI (Identificativo Unico del Dispositivo)
Sono attese specifiche dalla Commissione riguardo a:Eudamed è la nuova banca dati europea che ingloberà al suo interno un gran numero di funzioni previste dal Regolamento (UE) 2017/745.
Sarà la piattaforma utilizzata per la registrazione degli operatori economici e dei dispositivi medici, per lo scambio di informazioni e per la collaborazione tra le parti, per le notifiche di eventi, incidenti, report e comunicazioni. Diventerà inoltre lo strumento per la diffusione delle informazioni al pubblico, ci saranno quindi parti private ma anche parti pubbliche liberamente accessibili. Sarà costituita da 6 moduli interconnessi :
Lo sviluppo di un database che si prevede così ricco di dati e di sistemi tra loro collegati è sicuramente un’operazione complessa e delicata, soprattutto considerando la sensibilità dei dati trattati.
La Commissione europea attualmente sta lavorando, tramite gruppi di lavoro (MDCG – Medical Device Coordination Group) ed esperti appositamente dedicati, per definire le specifiche funzionali di Eudamed e quindi per elaborare un’architettura solida in grado di fornire le prestazioni richieste.
La data di piena funzionalità di Eudamed, inizialmente prevista per il 26 maggio 2020, sarà posticipata facendo appello all’articolo 123 relativo alle date di entrata in vigore e di applicazione.
Come pubblicato sul sito della Commissione dedicato alla nuova banca dati e dal documento 2020-15 del MDCG, è stato deciso (diversamente da quanto inizialmente previsto di rendere Eudamed operativa solo quando tutti e 6 i moduli sarebbero stati funzionanti) che i singoli moduli di Eudamed verranno rilasciati gradualmente quando saranno pronti. Il primo modulo di cui è prevista l'operatività è quello relativo alla registrazione degli operatori economici, previsto per dicembre 2020. Successivamente saranno completati i moduli sull'UDI / registrazione dei dispositivi e sugli organismi notificati e i certificati (settembre 2021), quindi i restanti moduli appena disponibili.
Gli operatori economici dovranno ottenere un numero unico di registrazione (SRN - Single registration number), generato tramite il modulo di registrazione di Eudamed e rilasciato dalle autorità competenti nazionali. Dovrà essere richiesto un SRN per ogni ruolo ricoperto (es. 1 SRN come fabbricante e 1 SRN come importatore): l'SRN sarà la chiave di accesso di ogni operatore a Eudamed.
Una delle problematiche legate a Eudamed riguarda la modalità di accesso, prevista attraverso il codice UDI. Tuttavia, i cosiddetti legacy devices (i dispositivi commercializzabili in virtù di certificati di conformità alle Direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE ancora validi) non sono soggetti all’obbligo di UDI, ragion per cui per permettere la registrazione di questi dispositivi sono state annunciate due differenti “chiavi” univoche per l’accesso alla banca dati (IDs): l’Eudamed DI (corrispondente all’UDI-DI di base) e l’Eudamed ID (corrispondente all’UDI-DI).
L’obbligo di registrazione in EUDAMED dei dati sui dispositivi elencati nell’allegato VI (parte A, punto 2 e parte B) sarà applicabile dopo 24 mesi dalla data di avviso sulla GUCE dell’operatività di Eudamed (6 mesi + 18 mesi) in quanto Eudamed non sarà resa operativa entro il 26 maggio 2020.
Nel 2020 è prevista la progressiva introduzione di moduli di test, a partire dalla registrazione degli operatori economici.Sono inoltre attese inee guida su:
SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE E VIGILANZA
SOFTWARE
FTALATI
È stata pubblicata la linea guida del Comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti (SCHEER) sulla valutazione del rapporto rischio-beneficio degli ftalati, come indicato nella sezione 10.4.3 dell'allegato I dell’MDR.
COME RESTARE AGGIORNATI
L'Osservatorio Biomedicale Veneto mette a disposizione una pagina in cui elenca e sintetizza in italiano le linee guida pubblicate dalla Commissione Europea su svariate tematiche
Nel sito della Commissione è presente la sezione Medical Device Coordination Group in cui trovare aggiornamenti su:
Alla pagina Guidance si trovano invece tutti i documenti pubblicati dal gruppo MDCG per supportare gli stakeholder nell'applicazione del Regolamento.
Per gli aggiornamenti sulla Banca dati europea consulare la pagina EUDAMED dedicata.
Contattateci per un preventivo e/o per definire una data per una video conferenza